Dopo anni di libera iniziativa, priva di riconoscimento professionale e quindi di controlli, nel 1997 il DPR 431 intitolato alla regolamentazione della nautica da diporto, dedica larticolo 28 al riconoscimento e alla definizione delle caratteristiche delle SCUOLE NAUTICHE.
Di fatto pone in capo alle Regioni le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per lesercizio delle attività didattiche nautiche, nonché alla loro vigilanza amministrativa.
Nel 1999 la Regione Emilia Romagna, prima inItalia, accoglie le indicazioni fornite dalla legge nazionale e definisce i criteri con i quali avvia i procedimenti di selezione delle scuole nautiche, in attesa che le funzioni di vigilanza passino alle Province, come stabilito allart. 105, comma 3, lettera a) del DLgs 112/98.
Il passaggio di competenze avviene a inizio 2001 e Pontos, che già aveva avviato i procedimenti per lautorizzazione, é la prima scuola nautica ad essere riconosciuta dalla Provincia di Bologna.
Nei fatti lautorizzazione ha il compito di stabilire laffidabilità e la continuità operativa delle scuole nautiche, verificandone la stabilità amministrativa e l idoneità tecnica, in merito alle attrezzature e agli istruttori.
Ancora nel 2003 la Regione Emilia Romagna nella L.R. n° 9 del 13/05 disciplina ulteriormente il settore e nellart. 9 -dedicato interamente alle scuole nautiche- dettaglia con maggior attenzione le caratteristiche necessarie per lidoneità tecnica, in riferimento alle attrezzature marinaresche, agli strumenti e ai mezzi nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del personale docente. Introduce quindi la necessità della tenuta di un registro -vidimato dalla Provincia di competenza- sul quale vengono annotate lezioni, prove pratiche e presenze degli allievi, stabilendo un minimo di ore di lezione per ogni genere di patente, e istituisce un tesserino di riconoscimento per gli operatori di scuola nautica.
Quindi sancisce che solo i titolari dellautorizzazione possono pubblicizzare i corsi per la preparazione al conseguimento della patente nautica e hanno libero accesso alle Capitanerie di Porto (ed eventualmente alle Motorizzazioni Civili per le patenti entro le 6 miglia).
Se da una parte la regolamentazione del settore era oramai indispensabile ed é cosa positiva ed utile che gli utenti/allievi possano affidarsi ad organizzazioni che vengono selezionate secondo precisi criteri, rimane purtroppo vero che la normativa é stata definita utilizzando principalmente lesperienza amministrativa delle Autoscuole (scuole patenti automobilistiche), agevolando il loro accesso al settore e rendendo più complesso ladeguamento delle scuole di vela. In questo soprattutto alcuni passaggi burocratici rivelano la scarsa competenza nel settore nautico da parte dei legiferatori, che hanno predisposto una organizzazione delle scuole di preparazione allesame di patente nautica come se le necessità culturali che attengono alla navigazione fossero una estensione di quelle stradali, non considerando per altro che lutenza dedita al trasporto sullacqua é sostanzialmente molto differente da quella automobilistica, sia per interessi, sia per numeri.
In ogni caso sono solo la coscienza professionale, unita alla passione per il mare e allesperienza di navigazione, che impongono di insegnare a non considerare la patente nautica come un titolo da acquisire strumentalmente -per condurre motori più grossi o barche più grandi- e di adottare metodi e strumenti didattici che implementino quelli resi obbligatori dalla normativa. Soprattutto per riuscire a spiegare agli allievi che con la patente nautica non si completa un percorso di apprendimento, ma molto spesso lo si inizia. Quindi Pontos -come tutte le scuole nautiche che operano con responsabilità- non si accontenta di offrire corsi per superare gli esami, ma da anni si impegna per coprire didatticamente tutto quello che serve conoscere prima e dopo la patente nautica. |